In occasione di interventi di nuova costruzione e' obbligatorio, ai fini dell'uso dell'unità immobiliare o del fabbricato, il rilascio del certificato di agibilita' da parte del professionista incaricato.
L'obbligo sussiste anche quando in un fabbricato preesistente, vengono eseguite opere edili di qualsiasi natura che modificano lo stato assentito dei luoghi e tali da modificare le preesistenti condizioni igienico sanitarie , ovvero quando si verificano modifiche significative delle superfici calpestabili , delle altezze interne e delle superfici finestrate.
Il certificato di agiblità è un documento che attesta la regolarità dell'immobile rispetto alle norme urbanistico edilizie, igienico sanitarie, impiantistiche, della sicurezza strutturale e, infine , energetiche ed acustiche.
Un
documento quindi con cui si attesta la regolarita' dell'unita'
immobiliare o dell'intero fabbricato conformemente alla normativa
edilizia vigente e che, nel caso di atti di compravendita,
costituisce una garanzia sia del venditore che dell'acquirente,
oltre che costituire un valore aggiunto al prezzo finale di un
passaggio di proprietà.
Nonostante l'obbligatorietà nei
casi suindicati, tuttavia può succedere che l' immobile sia privo del certificato di agibilita', magari all' insaputa del proprietario che viene a scoprirlo, anche a distanza di anni, in occasione della vendita del proprio immobile, della stipula di un contratto d 'affitto o nel caso di predisposizione di pratiche S.U.A.P.E.
In situazioni del genere, il professionista incaricato dal proprietario dell'immobile, sulla base dei documenti messi a disposizione dal proprietario, può predisporre la pratica necessaria per il il rilascio del certificato di agibilita'.
Ultimo aggiornamento : 22/02/2024