In presenza di opere edilizie non conformi all'ultimo
progetto edilizio legittimante lo stato dei luoghi, ossia, quando si
riscontrano delle opere abusive negli immobili, in relazione al
regolamento edilizio e alle norme urbanistiche, esiste la
possibilità di regolarizzare tali abusi edilizi dietro pagamento di
una sanzione amministrativa di entità variabile in relazione alla
tipologia di abuso edilizio.
Diversamente, nei casi più complessi,
ovvero quando si riscontrano violazioni di altezza, distacchi,
cubatura o superficie coperta che eccedono per singola unità
immobiliare il 2% delle misure progettuali, è necessaria la
presentazione di una pratica edilizia in "accertamento di
conformità", che prevede, nel rispetto delle norme urbanistico
edilizie vigenti sia al momento della realizzazione dell'abuso che
nel momento in cui si richiede la sanatoria ( "doppia conformità"), il rilascio del titolo edilizio denominato
"permesso di costruire in accertamento di conformità" da parte della
pubblica amministrazione previo pagamento di una sanzione
amministrativa quantificata in relazione all'entità dell'abuso
edilizi.
Tuttavia, non sempre è possibile sanare gli abusi edilizi.
Infatti, la normativa vigente prevede l'impossibilità della sanatoria nel caso delle seguenti difformità , denominate "variazioni essenziali " ,rispetto al progetto approvato :
1) Mutamento della destinazione d’uso incompatibile con la destinazione di zona o che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica 20 giugno 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna) salvo che l’interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso.
2) Aumento superiore al 10% della cubatura;
3) Riduzione in misura superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri: a) distanza da altri fabbricati; b) distanza dai confini di proprietà; c) distanza dalle strade;
4) Indipendentemente dalle previsioni di cui alle lettere 1), 2) e 3), modifica della localizzazione dell’edificio all’interno del lotto urbanistico di pertinenza determinata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato è inferiore al 50 per cento;
5)Gli interventi di cui al punto 1), 2) e 3) effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico, ambientale e idrogeologico, e su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso se il titolo abilitativo è stato ottenuto dopo l’apposizione del vincolo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2, sono considerati variazioni essenziali;
Non si ritengono, comunque, variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna dei singoli immobili.
Ultimo aggiornamento : 22/02/2024